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Studio Notarile Assocciato

Torroni – Deflorian

Enti del Terzo Settore

E’ in vigore la riforma del Terzo settore, attuata con d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche, che riodina l’intera disciplina degli enti di volontariato al fine di favorire l’attività di questi enti e la partecipazione dei cittadini al perseguimento del bene comune.

Gli enti del Terzo settore esercitano, in via esclusiva o prevalente, una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività di interesse generale, identificate dall’art. 5 del d.lgs. n. 117/2017, spaziano in vari campi dell’agire umano, quali ad esempio: servizi sociali, prestazioni sanitarie e socio sanitarie; educazione, istruzione e formazione professionale, formazione universitaria e post universitaria, ricerca scientifica; formazione finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica;  salvaguardia dell’ambiente; tutela e valorizzazione del patrimonio culturale; organizzazione di attività culturali, artistiche o ricreative; organizzazione di attività turistiche di interesse sociale, cuturale, religioso; commercio equo e solidale; alloggio sociale; reinserimento nel mercato del lavoro di persone svantaggiate; accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti; organizzazione di attività sportive dilettantistiche; beneficenza; promozione e tutela dei diritti umani; adozione internazionale, ecc.

E’ stato istituito presso il Ministero del Lavoro il registro unico degli enti del Terzo settore (RUNTS), gestito con modalità informatiche,  che si compone di sei sezioni:

a) Organizzazioni di volontariato (ODV);

b) Associazioni di promozione sociale (APS);

c) Enti filantropici;

d) Imprese sociali, incluse le cooperative sociali;

e) Reti associative;

f) Società di mutuo soccorso;

g) Altri enti del Terzo settore.

Le associazioni e le fondazioni del Terzo settore possono acquistare la personalità guridica, e quindi l’autonomia patrimoniale perfetta, con esclusione della responsabilità in solido degli amministratori,  mediante l’iscrizione nel RUNTS con atto notarile; il notaio che ha ricevuto l’atto costitutivo o il verbale di modifdica statutaria dell’ente verifica la sussistenza delle condizioni per la costituzione dell’ente, la sua natura di ente del Terzo settore e la sussistenza del patrimonio minimo da accertare tramite una perizia giurata di stima o un bilancio dell’ente certificato da un revisore legale dei conti. Si considera patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica un valore patrimoniale non inferiore a 15.000 euro per le associazioni ed a 30.000 euro per le fondazioni.

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