Per la validità dell’atto di trasferimento immobiliare è necessario che l’atto menzioni, per dichiarazione dell’alienante, il provvedimento edilizio che legittima la costruzione e che il provvedimento stesso si riferisca all’immobile oggetto dell’atto. Eventuali difformità dell’immobile rispetto al progetto approvato costituiscono dei vizi per i quali sono applicabili le sanzioni amministrative (demolizione, sanzione pecuniaria). E’ opportuno un controllo tecnico per verificare l’esistenza di eventuali difformità, anche in considerazione delle tolleranze costruttive ed esecutive, che non costituiscono difformità edilizie, e che possono essere accertate e rese opponibili al comune da un attestato di stato legittimo redatto da un tecnico e allegato all’atto di trasferimento immobiliare.
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